Svolgere attività lavorativa, né saltuaria né episodica si pone in contrato con le finalità del congedo parentale retributivo le quali postulano che durante la sua fruizione, i tempi e le energie del lavoratore siano dedicati, anche attraverso la presenza, al soddisfacimento dei bisogni del parente. La condotta del dipendente, oltre a costituire grave violazione del dovere di fedeltà gravante ex art. 2105 cc sul lavoratore, si configura quale abuso del diritto al congedo parentale per sviamento della relativa funzione e giustificava l’adozione della sanzione espulsiva venendo in rilievo un comportamento che oltre che contrario ai principi di correttezza e buona fede, connotato da evidente disvalore, anche sociale.
Il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 D.Lgs n. 151/2001 si pone, infatti, l’obiettivo di assicurare al parente di godere dell’assistenza materiale e affettivo del familiare. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest’ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla; l’art. 32 cit. non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive ed organizzative dal datore di lavoro. ed è proprio la compressione della iniziativa datoriale lato sensu intesa e il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale a giustificare una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell’istituto ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza 4 febbraio 2025 n. 2618
